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Sez. 2, Sentenza n. 2956 del 02/08/1975 (Rv. 377039 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ACCERTAMENTO SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE E DELLE ESECUZIONI - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI SULLE SPESE.*
Stato
decisa il 1975-08-02
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/377039-01

PROCEDIMENTO CIVILE - CESSAZIONE DELLA MATERIA DEL CONTENDERE - ACCERTAMENTO SULLA FONDATEZZA DELLE DOMANDE E DELLE ESECUZIONI - NECESSITA - LIMITI - QUESTIONI SULLE SPESE.*

In caso di definizione del processo per cessazione della materia del contendere il giudice deve procedere ai necessari accertamenti sulla fondatezza delle domande e delle eccezioni al fine esclusivo di decidere la questione delle spese processuali. (V 1710/71, mass n 352172).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 90

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)