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Sez. 4, Sentenza n. 1554 del 31/01/1997 Ud. (dep. 19/02/1997) Rv. 207872 - 01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE | Dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona nei cui confronti vengano svolte le indagini, a norma dell'art. 350, comma 7, cod. proc. pen.. Utilizzabilità nel dibattimento - Esclusione - Utilizzabilità nel giudizio abbreviato - Sussistenza - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-01-31
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/207872-01

PROCEDIMENTI SPECIALI (COD. PROC. PEN. 1988) - GIUDIZIO ABBREVIATO - IN GENERE

Le dichiarazioni rese spontaneamente alla polizia giudiziaria dalla persona, nei cui confronti vengono svolte le indagini a norma dell'art. 350 comma 7, cod. proc. pen., non possono essere utilizzate nel dibattimento ma possono essere prese in considerazione nel giudizio abbreviato, attesa la natura peculiare dello stesso, caratterizzato dallo svolgimento allo stato degli atti. La richiesta di tale giudizio, infatti, implica la rinuncia a sollevare eccezioni sulla ritualità degli atti in base ai quali è documentato, anche se trattasi di atti compiuti dalla polizia giudiziaria che non sarebbero di per sè utilizzabili in eventuale accertamento dibattimentale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 441 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 441 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 442 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 442 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)