Sez. 4, Sentenza n. 11526 del 17/12/2003 Ud. (dep. 11/03/2004) Rv. 227878 - 01
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE | Dichiarazioni rese da persona sospettata della commissione di un reato ma non ancora sottoposta ad indagini in senso formale - Regime previsto dall'art. 350 comma settimo cod. proc. pen. - Applicabilità.
INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - ATTIVITÀ DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA - SOMMARIE INFORMAZIONI - DICHIARAZIONI SPONTANEE
Le dichiarazioni spontanee rese alla polizia giudiziaria rientrano nel regime di utilizzabilità limitata previsto dall'art. 350, comma settimo cod. proc. pen. non solo se provengono da chi ha acquistato la qualità di persona sottoposta ad indagini in senso formale, ma anche se sono rese da chi sia raggiunto da elementi concreti di colpevolezza che possano quanto meno far sospettare che si sia reso responsabile della consumazione del reato.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 350 com. 7 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 350 com. 7 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)