Sez. U, Ordinanza n. 5644 del 26/02/2019 (Rv. 652863 - 01)
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI | Terreni del demanio civico - "Sdemanializzazione" dei suoli disposta ex art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986 - Successiva declaratoria di incostituzionalità della norma - Procedimento di accertamento della "qualitas soli" - Giurisdizione commissariale - Sussistenza - Fondamento.
GIURISDIZIONE CIVILE - GIURISDIZIONE ORDINARIA E AMMINISTRATIVA - USI CIVICI
In tema di regolamento di giurisdizione relativo ad un procedimento di accertamento della "qualitas soli", promosso dal Commissario per la liquidazione degli usi civici, qualora i ricorrenti alleghino - a fondamento della giurisdizione del giudice amministrativo - l'avvenuta "sdemanializzazione" dei suoli, sulla base di una disposizione recata da una legge regionale (nella specie, l'art. 8 della l.r. Lazio n. 1 del 1986) per la quale sia sopravvenuta la dichiarazione di illegittimità costituzionale (nella specie, con la sentenza della Corte cost. n. 113 del 2018, che ha affermato la carenza di potere della Regione nel disporla) per l'esistenza di un vizio originario di quella stessa disposizione, l'inefficacia della previsione normativa si comunica anche ai provvedimenti amministrativi che, sulla base di essa, hanno disposto il mutamento della qualità dei suoli, con il conseguente radicamento della giurisdizione in capo al Commissario ai sensi dell'art. 29, comma 2, della l. n. 1766 del 1927.
Riferimenti normativi: Legge 16/06/1927 num. 1766 art. 29 com. 2 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)