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Sez. 3, Sentenza n. 4050 del 13/11/2002 Cc. (dep. 29/01/2003) Rv. 223473 - 01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE | Personali e reali - Condizioni di applicabilità - Differenza - Principio di adeguatezza e proporzionalità - Applicabilità - Esclusione - Obbligo per il giudice di emettere la misura nella fattispecie di cui all'art. 321 primo comma cod. proc. pen. - Sussistenza.
Stato
decisa il 2002-11-13
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/223473-01

MISURE CAUTELARI (COD. PROC. PEN. 1988) - IN GENERE

I principi di adeguatezza della misura alle esigenze cautelari e di proporzionalità della stessa all'entità del fatto e della sanzione, previsti dall'art. 275 cod. proc. pen. non sono applicabili alle misure cautelari reali ed in particolare al sequestro preventivo. Gli unici requisiti richiesti per il sequestro preventivo, previsto dal primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. sono il fumus commissi delicti ed il periculum in mora, in presenza dei quali il giudice deve emettere la misura, anche se il reato è di lieve entità. La fattispecie cautelare di cui al primo comma dell'art. 321 cod. proc. pen. ha natura obbligatoria a differenza di quella contemplata dal secondo comma che ha natura facoltativa.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 com. 1 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 com. 1 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 275 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 275 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)