Sez. 6, Sentenza n. 932 del 28/02/1996 Cc. (dep. 28/05/1996) Rv. 204799 - 01
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità | Riferimento alla "colpevolezza" dell'autore del reato - Esclusione - Pericolosità della cosa per il collegamento con il reato.
Misure cautelari - Reali - Sequestro preventivo - Condizioni di applicabilità
Il codice di rito non ha riprodotto per le misure cautelari reali le condizioni sancite dagli artt. 273 e 274 cod. proc. pen., in considerazione della natura e della funzione delle predette misure e del relativo oggetto. Sicché tali misure prescindono totalmente da qualsiasi profilo di "colpevolezza", proprio perché la funzione preventiva non attiene all'autore del fatto criminoso, ma concerne solo il tasso di "pericolosità" di alcune cose in quanto si pongono con un vincolo di pertinenzialità rispetto al reato. Tale pertinenzialità postula che la libera disponibilità di tali cose possa costituire quella situazione di pericolo descritta dall'art. 321 comma primo cod. proc. pen.. Tanto è vero che il sequestro preventivo, ancorché funzionale alla confisca, ben può prescindere da qualsiasi verifica in merito alla fondatezza dell'accusa.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 321 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 321 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)