Sez. 5, Sentenza n. 6328 del 10/03/2008 (Rv. 602613 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di successione - Esenzione dei beni culturali - Applicabilità ai beni soggetti al vincolo indiretto "ex" art. 21 l. n. 1089 del 1939 - Esclusione - Fondamento.
TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE
In tema di agevolazioni tributarie, l'univoco riferimento al vincolo gravante sui beni indicati negli artt. 1, 2 e 5 della legge 1 giugno 1939 n. 1089 e la necessità di una stretta interpretazione della norma fiscale prevista dall'art. 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, imposta dalla sua natura di eccezione alla regola generale di inclusione nell'attivo ereditario di tutti i beni relitti dal defunto, impediscono qualsiasi equiparazione giuridica, ai fini dell'imposta di successione, del trattamento fiscale dei beni soggetti al solo vincolo indiretto di cui all'art. 21 della legge 1° giugno 1939, n. 1089 a quelli specificati agli artt. 1, 2 e 5 della stessa legge, oggetto di vincolo diretto, unici esclusi testualmente dall'attivo ereditario dal citato articolo 13 del d.lgs. n. 346 del 1990.
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 1 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 2 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 5 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 art. 21 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)