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Sez. 5, Sentenza n. 8977 del 16/04/2007 (Rv. 597060 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE | Imposta di successione - Esenzione dei beni culturali - Applicabilità alle imposte ipotecaria e catastale - Esclusione - Fondamento.
Stato
decisa il 2007-04-16
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/597060-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - AGEVOLAZIONI VARIE - IN GENERE

In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dei beni culturali dall'imposta sulle successioni, prevista dagli artt. 12 e 13 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, non si comunica anche alle imposte ipotecaria e catastale, diversi essendo il fondamento dei tributi in questione e le ragioni dell'esenzione. Sebbene, infatti, gli artt. 2 e 10 del d.lgs. 31 ottobre 1990, n. 347 individuino la base imponibile dell'imposta ipotecaria e catastale mediante rinvio alla disciplina dell'imposta di registro o dell'imposta sulle successioni, il comma secondo dell'art. 2 cit. mostra di voler assoggettare comunque a tassazione il trasferimento ("inter vivos" o "mortis causa") dei beni, facendo alternativo ricorso, in ipotesi di esenzione da una delle imposte parametro (o di sua determinazione in misura fissa), al valore virtuale che i beni vengono ad assumere nell'ambito dell'imposta parametro, indipendentemente dall'esenzione o dalla sua determinazione in maniera fissa.

Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 12, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 346 art. 13, Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 31/10/1990 num. 347 art. 10 CORTE COST., Legge 01/06/1939 num. 1089 CORTE COST., DPR 30/09/1963 num. 1409

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)