Sez. L - , Sentenza n. 7357 del 16/03/2021 (Rv. 660863 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011 – Natura – Legittimità – Fondamento.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011 (conv. con modif. nella l. n. 214 del 2011), istituito per il quinquennio dal 2012 al 2017 e finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le diverse gestioni, ha natura previdenziale e risponde ai criteri di proporzionalità e ragionevolezza che devono informare le prestazioni patrimoniali di cui all'art. 23 Cost., in quanto grava sui titolari delle pensioni più elevate e - a fronte di vari fattori che, incidendo negativamente sul quadro macroeconomico, determinano un abbattimento dei flussi contributivi - soddisfa apprezzabili esigenze di sostenibilità del sistema previdenziale.
Riferimenti normativi: Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 21 CORTE COST., Costituzione art. 23, Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)