Sez. L - , Ordinanza n. 30254 del 14/10/2022 (Rv. 665780 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE | Contributo di solidarietà ex art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011 - Finalità - Conseguenze.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITA', VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - IN GENERE
Il contributo di solidarietà di cui all'art. 24, comma 21, del d.l. n. 201 del 2011, conv. con modif. dalla l. n. 214 del 2011, istituito per il quinquennio 2012-2017, è finalizzato al riequilibrio dei fondi pensionistici nei quali sono confluite le soppresse gestioni speciali, sicché è posto dal legislatore a carico dell'intera quota del trattamento pensionistico maturato nelle gestioni soppresse anteriormente all'introduzione della normativa di armonizzazione.
Decreto Legge 06/12/2011 num. 201 art. 24 com. 21 CORTE COST., Legge 22/12/2011 num. 214 CORTE COST., Costituzione art. 23
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)