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Sez. 1, Sentenza n. 6322 del 21/03/2011 (Rv. 616622 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo civile introdotto con atto di citazione - Decorrenza - Dalla notifica del predetto atto - Periodo intercorrente tra la data di notifica e la data indicata per la prima udienza - Espungibilità dalla durata complessiva del processo - Condizioni - Abnormità dell'intervallo temporale tra le due date.
Stato
decisa il 2011-03-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/616622-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, salva l'ipotesi in cui si accerti l'intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un abnorme intervallo tra la data della notifica e la data indicata per la prima udienza.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 163 com. 2, Legge 24/03/2011 num. 89 art. 2

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)