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Sez. 1, Sentenza n. 7389 del 11/04/2005 (Rv. 583776 - 01)

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE | Legge n. 89 del 2001 - Equa riparazione - Durata ragionevole del processo civile introdotto con atto di citazione - Decorrenza - Dalla notifica dello stesso atto - Periodo intercorrente tra la data della notifica e quella della prima udienza indicata dall'attore - Espungibilità dalla durata complessiva del processo - Condizioni - Abnormità dell'intervallo temporale tra le due date - Fattispecie.
Stato
decisa il 2005-04-11
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/583776-01

CONVENZIONE EUROPEA DEI DIRITTI DELL'UOMO E DELLE LIBERTÀ FONDAMENTALI - PROCESSO EQUO - TERMINE RAGIONEVOLE - IN GENERE

In tema di equa riparazione per violazione della durata ragionevole del processo civile, il "dies a quo" in relazione al quale valutare la durata del processo deve essere normalmente individuato, con riguardo ai processi introdotti con atto di citazione, nel momento della notifica di tale atto, con la quale il processo stesso inizia, potendosi espungere, ai fini di cui si tratta, il tempo intercorrente tra la data della notifica e quella della prima udienza, in essa indicata, solo nella ipotesi in cui si accerti l'intento dilatorio della parte sotteso alla indicazione di un intervallo abnorme. (Nella specie, in applicazione del principio di cui in massima, la S.C. ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva ritenuto ragionevole, rispetto ai termini a comparire di cui all'art. 163 "bis" cod. proc. civ., e, quindi, computato nella durata complessiva del processo, ai fini del riconoscimento della equa riparazione di cui alla legge n. 89 del 2001, il periodo di tre mesi tra la data della notifica della citazione e quella della prima udienza del processo presupposto, indicata dall'attore.)

Riferimenti normativi: Legge 24/03/2001 num. 89 art. 2 CORTE COST. PENDENTE, Cod. Proc. Civ. art. 163 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)