Sez. 1, Sentenza n. 1786 del 22/05/1969 (Rv. 340854 - 01)
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - AGEVOLAZIONI - ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO - CANONE ANNUO IN ABBONAMENTO IN LUOGO DELLE IMPOSTE DI RICCHEZZA MOBILE E SUGLI AFFARI - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - LIMITI - OPERE RIENTRANTI NELL'ATTIVITA NORMALE DEL MUTUANTE - CESSIONE DA PARTE DI UN TABACCHICULTORE SOVVENZIONATO DEL CREDITO PER IL PRODOTTO GIA CONSEGNATO - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO.*
TRIBUTI ERARIALI - IMPOSTE DIRETTE - SUI REDDITI - DI RICCHEZZA MOBILE - ESENZIONI E AGEVOLAZIONI (BENEFICI) - AGEVOLAZIONI - ISTITUTI ESERCENTI IL CREDITO AGRARIO - CANONE ANNUO IN ABBONAMENTO IN LUOGO DELLE IMPOSTE DI RICCHEZZA MOBILE E SUGLI AFFARI - APPLICABILITA DELL'AGEVOLAZIONE - LIMITI - OPERE RIENTRANTI NELL'ATTIVITA NORMALE DEL MUTUANTE - CESSIONE DA PARTE DI UN TABACCHICULTORE SOVVENZIONATO DEL CREDITO PER IL PRODOTTO GIA CONSEGNATO - ESCLUSIONE DEL BENEFICIO.*
Il trattamento tributario particolare, previsto dalla legge 5 luglio 1928, n 1760 (per il quale gli istituti esercenti il credito agrario indicati nella legge stessa, sono tenuti a corrispondere all' erario un canone annuo di abbonamento, calcolato, in misura proporzionale, sul capitale da essi impiegato nelle relative operazioni di credito, in luogo del pagamento delle tasse sugli affari e dell'imposta di ricchezza mobile) si applica esclusivamente alle opere che rientrano nell'attivita ordinaria dell' ente mutuante, nelle forme specifiche previste dalla legge, rimanendo esclusa l'estensione ad ogni qualsiasi atto che sia comunque in relazione con una operazione di credito agrario. Nel caso di sovvenzioni concesse da istituto di credito agrario a tabacchicultore, il quale ponga a disposizione dell' istituto mutuante i prezzi dei prodotti ricavandi dalle colture, ai fini dell'Esercizio del privilegio legale di cui all'art 8 della citata legge, e, per di piu, ceda allo stesso mutuante 'a maggior garanzià il proprio credito nei confronti della fattoria autonoma tabacchi, per il prodotto gia consegnato, alla medesima, nell'atto precedente, ponendo cosi in essere una vera e propria cessione di credito (anche se stipulata a scopo di garanzia, con evidente eccesso del mezzo rispetto al fine, stante l'effetto della trasmissione immediata della titolarita del credito ceduto), deve escludersi che tale negozio di cessione, qualora le sovvenzioni concesse abbiano costituito operazioni concernenti il credito agrario di Esercizio (per le quali l'art 8 e l'art 9 della legge del 1928 prevedono che i mutui sono assistiti da privilegi legali sui prodotti, derrate, bestiame, macchine ed attrezzi, e, eventualmente, da privilegi convenzionali sui beni stessi, per la parte del valore eccedente i crediti gia assistiti da privilegio legale; mentre per le operazioni di credito agrario di miglioramento, l'art 6 della stessa legge stabilisce che, alla garanzia ipotecaria, puo essere aggiunta qualsiasi altra garanzia ritenuta idonea dall' istituto mutuante), rientri tra le operazioni per le quali gli istituti di credito agrario sono ammessi al regime tributario dell'abbonamento, dato che la suddetta cessione in garanzia non puo rientrare tra gli Atti di garanzia tipici, previsti per le operazioni di credito agrario di Esercizio. Per tali operazioni, infatti, se le parti deroghino alla specifica regolamentazione del rapporto, con pattuizioni aggiuntive suscettibili di autonoma imposizione tributaria, ad esse non puo essere esteso il particolare regime di abbonamento stabilito dalla legge n 1760 del 1928. (nella specie la Corte suprema ha ritenuto che, esclusa la possibilita di inserire l'atto tra quelli per i quali gli istituti di credito agrario fruiscono del regime dell'abbonamento, esattamente il giudice di merito aveva affermato che esso, avendo l'intrinseca natura ed i reali effetti di una cessione di credito, era assoggettabile alla normale imposta di registro prevista per tale negozio).*
Riferimenti normativi: Legge 05/07/1928 num. 1760 art. 21
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)