diritto.io

Sez. 1, Sentenza n. 2746 del 15/09/1972 (Rv. 360425 - 01)

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA - AMMISSIBILITA - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL CESSIONARIO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO - CONDIZIONI.*
Stato
decisa il 1972-09-15
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/360425-01

OBBLIGAZIONI IN GENERE - CESSIONE DEI CREDITI - IN GENERE - CESSIONE A SCOPO DI GARANZIA - AMMISSIBILITA - TRASFERIMENTO DEL CREDITO AL CESSIONARIO - SUSSISTENZA - ESCLUSIONE DEL TRASFERIMENTO - CONDIZIONI.*

La cessione di credito, quale negozio a causa variabile, puo essere stipulata anche a scopo di garanzia. Cio non esclude, di norma, che si verifichi l'effetto suo tipico di trasferire il credito al cessionario, essendo appunto questo trasferimento lo strumento prescelto per realizzare la garanzia. Il predetto effetto non e escluso dal fatto che si tratti di cessione pro solvendo, la quale importa soltanto che il rischio dell'insolvenza del debitore ceduto non si trasferisce al cessionario (come, invece, accade nella cessione pro soluto). L'effetto traslativo della cessione puo essere escluso o nell'ipotesi in cui essa abbia ad oggetto crediti futuri (nel qual caso, il trasferimento a favore del cessionario si produce quando il credito ceduto viene ad esistenza), o quando, trattandosi di cessione con funzioni di garanzia, sia desumibile dalle clausole del contratto una volonta negoziale delle parti nel senso che il cedente non intenda privarsi della titolarita del credito, ma voglia realizzare effetti minori, quali la mera legittimazione della controparte alla riscossione del credito stesso. (V 1786'69, mass n 340854; 1132'69, mass n 339682). (V 184'66, mass n 320352; 1518'64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1260 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1263

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)