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Sez. 5 - , Ordinanza n. 33407 del 30/11/2023 (Rv. 669414 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Nei confronti dell'agente riscossore - Ammissibilità - Condizioni - Ragioni.
Stato
decisa il 2023-11-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/669414-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE

È ammissibile il giudizio di ottemperanza nei confronti dell'agente della riscossione che non abbia provveduto, nel processo presupposto, a chiamare in causa l'ente impositore e sia rimasto inerte rispetto al comando giudiziale; tale giudizio, infatti, deve mirare a rendere effettivo, mediante idonei provvedimenti, l'ordine di esecuzione contenuto nella sentenza passata in giudicato, di cui costituisce un'integrazione e un compimento, qualora sia priva dei caratteri di puntualità e precisione, tipici del titolo esecutivo.

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)