Sez. 5 - , Sentenza n. 7985 del 20/03/2023 (Rv. 667093 - 01)
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE | Giudizio di ottemperanza ex art. 70 d.lgs. n. 546 del 1992 - Sentenza emessa in tale sede - Onere motivazionale - Intensità - Distinzione tra comandi "integrativi o chiarificatori" e comandi "a rime obbligate".
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE
Nel giudizio di ottemperanza dinanzi alle Commissioni tributarie, ai sensi dell'art. 70 del d.lgs. n. 546 del 1992, la sentenza presenta un differente onere motivazionale, che varia a seconda dei "comandi" pronunciati: se si tratta di "comandi" integrativi o chiarificatori delle statuizioni contenute nel provvvedimento - connotati da un certo tasso di discrezionalità giudiziaria - l'onere
è più intenso; se si tratta di "comandi a rime obbligate" - cioè, attuativi di precise statuizioni rese in sede di cognizione o di statuizioni agevolmente integrabili o chiarificabili in base a precise disposizioni di legge - l'onere si attenua ed è tanto meno intenso quanto maggiore è la conformità del comando alla statuizione resa o alla norma sulla cui base è stata pronunciata la sentenza di cognizione.
Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 70 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)