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Sez. L, Sentenza n. 2556 del 07/03/1998 (Rv. 513465 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Infortunio occorso durante la prestazione di lavoro agricolo in favore di un prossimo congiunto - Vittima dell'infortunio occupata abitualmente in altro stabile lavoro - Tutela assicurativa - Operatività - Condizioni - Superamento della presunzione di gratuità - Necessità.
Stato
decisa il 1998-03-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/513465-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

In tema di infortunio occorso nello svolgimento di lavoro agricolo, l'art. 205 lett. b) del d.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124, nel riconoscere la qualità di assicurati ai proprietari, mezzadri e affittuari nonché ai loro coniugi e figli che prestano mano d'opera abituale nelle rispettive aziende, valuta da un lato il concetto di abitualità in relazione a quelle che sono le normali esigenze del fondo (sotto questo aspetto non distinguendo tra titolari dell'azienda agricola e stretti congiunti) e dall'altro (anche alla luce dell'art. 230 bis cod. civ. in materia di impresa familiare) presuppone che coniuge e figli traggano utilità dal loro abituale lavoro all'interno dell'impresa agricola familiare, quanto meno sotto il profilo del mantenimento e della partecipazione agli utili. Ne deriva che in relazione ad infortunio occorso al figlio, nel corso di lavoro agricolo effettuato in giorni liberi da altra stabile occupazione, nel fondo del padre, la tutela assicurativa di cui alla norma richiamata non può operare, se non venga superata dall'infortunato la presunzione di gratuità che assiste la prestazione effettuata in favore del proprio genitore.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 lett. B CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)