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Sez. L, Sentenza n. 9040 del 04/07/2001 (Rv. 547889 - 01)

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA | Copertura assicurativa - Condizioni - Carattere imprenditoriale dell'attività - Necessità - Coltivazione del fondo allo scopo di destinare i prodotti al proprio consumo - Insufficienza.
Stato
decisa il 2001-07-04
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547889-01

PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO E LE MALATTIE PROFESSIONALI - AGRICOLTURA

Ai fini della tutela contro gli infortuni sul lavoro in agricoltura, è richiesto l'esercizio professionale, da parte dei soggetti indicati nell'art. 205 d.P.R. n. 1124 del 1965, come modificato con l'art. 10 legge 9 dicembre 1977 n. 903 (proprietari, mezzadri, affittuari, loro coniugi e figli, anche naturali o adottivi, che prestano opera manuale abituale nelle rispettive aziende), di un'attività economica diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse, secondo la previsione dell'art. 2135 cod. civ., espressamente richiamato dall'art. 206 dello stesso d.P.R. (nella nuova formulazione introdotta dall'art. 1 legge 20 novembre 1986 n. 778) per l'individuazione della nozione di azienda agricola o forestale; ne consegue che, ai fini della tutela suddetta, non è sufficiente l'attività di coltivazione del proprio fondo, ancorché svolta in modo abituale, al solo scopo di destinare i prodotti al proprio diretto consumo e non al mercato.

Riferimenti normativi: DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 205 CORTE COST., DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 206, DPR 30/06/1965 num. 1124 art. 207, Cod. Civ. art. 2082, Cod. Civ. art. 2083, Cod. Civ. art. 2135, Legge 09/12/1977 num. 903 art. 10, Legge 20/11/1986 num. 778 art. 1

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)