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Sez. 3, Sentenza n. 21177 del 20/10/2015 (Rv. 637450 - 01)

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA | Colpa del sanitario - Onere della prova - Ripartizione - Criteri - Fattispecie in tema di iniezione per vaccinazione.
Stato
decisa il 2015-10-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/637450-01

RESPONSABILITÀ CIVILE - PROFESSIONISTI - ATTIVITÀ MEDICO-CHIRURGICA

In tema di responsabilità per attività medico-chirurgica, l'attore deve provare l'esistenza del rapporto di cura, del danno e del nesso causale e solo allegare la colpa del medico, sul quale incombe l'onere di dimostrare che l'eventuale insuccesso dell'intervento, rispetto a quanto concordato o ragionevolmente attendibile, sia dipeso da causa a sé non imputabile. (Affermando il principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, che aveva escluso la responsabilità del medico per una vaccinazione inoculata per via intramuscolo, eseguita nel rispetto dei protocolli per la localizzazione e le modalità operative dell'iniezione, riconducendo l'evento dannoso al caso fortuito, consistente, nella specie, dall'andamento variabile e imprevedibile del nervo circonflesso).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1176, Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 2236, Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST., Costituzione art. 32

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)