Sez. 3 - , Sentenza n. 24073 del 13/10/2017 (Rv. 645834 - 01)
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI) | Omissione, da parte del medico, di attività prevista dal protocollo - Accertamento del nesso causale - Criteri - Idoneità del comportamento omesso ad impedire l’evento causale - Necessità.
RESPONSABILITÀ CIVILE - CAUSALITÀ (NESSO DI)
In tema di responsabilità medica, il giudice, verificata l'omissione di una condotta prescritta dal protocollo operatorio chirurgico, può ritenere la sussistenza della relazione eziologica in base a un criterio di prevedibilità oggettiva (desumibile da regole statistiche o leggi scientifiche), verificando se il comportamento omesso era o meno idoneo ad impedire l'evento dannoso.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1218, Cod. Civ. art. 1223, Cod. Pen. art. 40, Cod. Pen. art. 41
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)