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Sez. 2, Ordinanza n. 3529 del 23/05/1997 Cc. (dep. 04/12/1997) Rv. 209425 - 01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE | Ordinanza di archiviazione - Ricorso per cassazione - Reato di abuso d'ufficio - Soggetto privato danneggiato - Legittimazione al ricorso per cassazione - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1997-05-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209425-01

INDAGINI PRELIMINARI (COD. PROC. PEN. 1988) - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - ORDINANZA DI ARCHIVIAZIONE - RICORSO PER CASSAZIONE

Nel reato di abuso d'ufficio la parte offesa è solo la Pubblica Amministrazione in quanto titolare dell'interesse protetto dalla norma incriminatrice che è costituito dal buon andamento, dalla imparzialità e dalla trasparenza (dell'azione) dei pubblici ufficiali. Il privato che abbia eventualmente subito un danno ingiusto, è semplicemente soggetto danneggiato, legittimato a costituirsi parte civile nel processo penale, ma destinato a rimanere assente nella fase delle indagini preliminari. Pertanto così come non è legittimato a proporre opposizione avverso la richiesta del P.M. di archiviazione, non è nemmeno legittimato a proporre ricorso per cassazione avverso il decreto di archiviazione del G.I.P.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 323 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 74 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 74 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 409 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)