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Sez. 3, Sentenza n. 14302 del 18/12/1999 (Rv. 532362 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Previsione di una "perizia contrattuale" - Portata - Temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale - Riferimento espresso alla rinuncia - Necessità - Esclusione.
Stato
decisa il 1999-12-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/532362-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Qualora il contratto di assicurazione preveda una "perizia contrattuale", e cioè che la liquidazione dell'indennizzo avvenga ad opera di uno o più periti all'uopo nominati, la domanda giudiziale di pagamento è improponibile, per una ragione di incompatibilità logico - giuridica, fino a quando il perito o i periti non abbiano proceduto alla liquidazione, anche se il contratto stesso nulla disponga in proposito

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)