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Sez. 3, Sentenza n. 1680 del 26/02/1999 (Rv. 523681 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI) | Clausola prevedente una "perizia contrattuale" - Portata - Temporanea rinunzia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale - Inclusione.
Stato
decisa il 1999-02-26
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/523681-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - IN GENERE (NOZIONE, CARATTERI, DISTINZIONI)

Nella clausola di un contratto di assicurazione, che preveda una "perizia contrattuale", con il deferimento, ad un collegio di esperti, di accertamenti da farsi in base a regole tecniche (nella specie si trattava di valutare e liquidare un danno) e con l'impegno ad accettarne le conclusioni come diretta espressione della volontà dei contraenti, è insita la temporanea rinuncia alla tutela giurisdizionale dei diritti nascenti dal rapporto contrattuale, nel senso che, prima e durante il corso della procedura contrattualmente prevista, le parti stesse non possono proporre davanti al giudice ordinario azioni derivanti dal suddetto rapporto.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 806 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 808 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)