Sez. 4 - , Sentenza n. 1482 del 22/11/2018 Ud. (dep. 14/01/2019) Rv. 274976 - 01
ARMI - ARMI DA TAGLIO | Strumenti da punta e da taglio - Porto senza giustificato motivo - Contravvenzione ex art. 4, legge n. 110 del 1975 - Lunghezza delle lame - Rilevanza - Esclusione - Ragioni.
ARMI - ARMI DA TAGLIO
In tema di porto abusivo di uno strumento da punta o da taglio, ai fini dell'integrazione del reato previsto dall'art. 4 della legge 18 aprile 1975, n. 110, è irrilevante la lunghezza della lama, stante l'intervenuta abrogazione dell'art. 80 del regolamento T.U.L.P.S. che collegava la liceità del porto alle misure delle lame.
Riferimenti normativi: Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)