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Sez. 1, Sentenza n. 1386 del 12/11/1997 Ud. (dep. 05/02/1998) Rv. 209842 - 01

ARMI - IN GENERE | Porto abusivo - Di strumenti da punta e da taglio atti ad offendere - Disciplina normativa - Fattispecie.
Stato
decisa il 1997-11-12
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/209842-01

ARMI - IN GENERE

In tema di reati concernenti le armi, la definizione degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, il cui porto è vietato senza giustificato motivo, era contenuta nell'art. 80 del R.D. 6 maggio 1940 n. 635 (regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di pubblica sicurezza) in funzione espressa ed esclusiva dell'art.42 del R.D. 18 giugno 1931 n. 773 (Teso Unico delle leggi di pubblica sicurezza) il cui secondo comma è stato espressamente abrogato dall'art.4, penultimo capoverso, della legge 18 aprile 1975 n. 110: deve pertanto ritenersi che all'abrogazione non sfugga anche il predetto art.80. Ne consegue che, dopo l'entrata in vigore della legge n. 110 del 1975, la categoria degli strumenti da punta e da taglio atti ad offendere non può più essere individuata in base all'art. 80 citato, in quanto ormai svincolata del tutto dall'elencazione in esso contenuta; perciò in tale categoria vanno compresi anche tutti quegli strumenti che prima erano esclusi e il cui porto era in ogni caso consentito. L'art. 4 della legge n.110 del 1975, nel disciplinare "ex novo" la materia, prevede soltanto l'accertamento in concreto dell'attitudine ad offendere dello strumento, prescindendo, per quanto concerne i coltelli, dalle esclusioni un tempo previste, per quelli di minori dimensioni, dall'art. 80 del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico delle leggi di P.S. (Nella fattispecie, relativa al reato di porto abusivo di coltello, la Suprema Corte, in applicazione del principio di cui in massima, ha ritenuto che correttamente la Corte di merito aveva considerato irrilevanti le dimensioni del coltello, desumendone dalle caratteristiche intrinseche la potenzialità offensiva).

Riferimenti normativi: Regio Decr. 18/06/1931 num. 773 art. 42 CORTE COST., Regio Decr. 06/05/1940 num. 635 art. 80, Legge 18/04/1975 num. 110 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)