Sez. 2, Sentenza n. 294 del 08/02/1964 (Rv. 300362 - 01)
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO ATTUATO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO (ESECUZIONE FORZATA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO) - ESTREMI - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*
POSSESSO - AZIONE DI REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - L'ATTO DI SPOGLIO - ANIMUS SPOLIANDI (ELEMENTO PSICOLOGICO) - SPOGLIO ATTUATO IN FORZA DI TITOLO ESECUTIVO (ESECUZIONE FORZATA A MEZZO DI UFFICIALE GIUDIZIARIO) - ESTREMI - ONERE PROBATORIO DELL'ATTORE.*
Perche ricorra l'ipotesi di spoglio a mezzo di ufficiale giudiziario e necessario che il titolo, in forza del quale si proceda, non abbia efficacia contro il possessore e che l'intervento del pubblico ufficiale sia stato maliziosamente provocato. Con la dimostrazione di tali estremi, dimostrazione che deve essere data dall'attore in reintegra, deve ritenersi vinta la presunzione di legittimita che assiste l'attivita dell'ufficiale giudiziario procedente. (V. 2676/63; 1656/61; 1621/59; 2397/56).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)