Sez. 2, Sentenza n. 1327 del 03/02/1993 (Rv. 480656 - 01)
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni") | Azione revocatoria promossa dalla banca accreditante nei confronti del cliente accreditato o del suo fidejussore - Relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione - Apprezzamento con riferimento al momento dell'accreditamento.
Responsabilità patrimoniale - Conservazione della garanzia patrimoniale - Revocatoria ordinaria (azione pauliana) - Condizioni e presupposti (esistenza del credito, "eventus damni, consilium fraudis et scientia damni")
Con riguardo ad azione revocatoria promossa dalla banca accreditante contro il cliente accreditato o il suo fideiussore, la relazione cronologica fra il credito tutelato e l'atto impugnato per revocazione, assunta dall'art. 2901 cod. civ. come criterio discriminatore dell'alternativa fra necessità della dolosa preordinazione dell'atto e sufficienza della mera consapevolezza del pregiudizio derivatone alle ragioni del creditore, va apprezzata con riferimento al momento dell'accreditamento e non a quello, eventualmente successivo nel tempo, dell'effettivo prelievo da parte dell'accreditato, essendo influente, al fine indicato, la data dell'insorgenza di dette ragioni, ancorché non determinate nel loro ammontare, ovvero soggette a condizione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1938, Cod. Civ. art. 1944, Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)