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Sez. 3, Sentenza n. 591 del 22/01/1999 (Rv. 522540 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Atti dispositivi del fideiussore (costituzione di un fondo patrimoniale) - Azione revocatoria - Esperibilità - Fondamento - Momento determinativo dell'acquisto della qualità di debitore da parte del fideiussore - Momento della nascita del credito - Configurabilità - Momento della scadenza dell'obbligazione principale - Rilevanza - Esclusione - Conseguenze in tema di prova.
Stato
decisa il 1999-01-22
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/522540-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

L'azione revocatoria ordinaria (rimedio funzionale alla ricostituzione della garanzia generica assicurata al creditore dal patrimonio del debitore) presuppone, per la sua legittima esperibilità, la sola esistenza di un debito, e non anche la concreta esigibilità di esso (potendo essere esperita, nel concorso con gli altri requisiti di legge, anche per crediti condizionali, non scaduti o soltanto eventuali). Ne consegue che, con riguardo alla posizione del fideiussore (i cui atti dispositivi sono senz'altro assoggettabili, al pari di quelli del debitore principale, al rimedio "de quo"), l'acquisto della qualità del debitore nei confronti del creditore risale al momento della nascita stessa del credito (e non anche a quello della scadenza dell'obbligazione del debitore principale), sì che è a tale momento che occorre far riferimento al fine di stabilire se l'atto pregiudizievole (nella specie, costituzione di un fondo patrimoniale) sia anteriore o successivo al sorgere del credito, onde predicare, conseguentemente, la necessità o meno della prova della cd. "dolosa preordinazione".

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1936 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901, Cod. Civ. art. 2902

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)