Sez. 3, Sentenza n. 8872 del 28/11/1987 (Rv. 456228 - 01)
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - CESSIONE DELL'AZIENDA E DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONSEGNA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE CEDENTE AL LOCATORE E NON AL CONDUTTORE CESSIONARIO - STIPULAZIONE DI ALTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE, E RELATIVA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, TRA IL LOCATORE ED UN TERZO - CONFLITTO TRA QUEST'ULTIMO ED IL CESSIONARIO - PREVALENZA DI QUESTO ULTIMO, SUBENTRATO (NEL RAPPORTO LOCATIZIO) NELLA POSIZIONE DI CONDUTTORE QUALE SI CONFIGURAVA AL MOMENTO DELLA CESSIONE E, QUINDI, NELLA SITUAZIONE PREFERENZIALE EX ART. 1380, PRIMO COMMA COD. CIV. CARATTERIZZANTE IL RAPPORTO PER TUTTO IL PERIODO DELLA SUA DURATA - FATTISPECIE.*
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - CESSIONE DELL'AZIENDA E DEL CONTRATTO DI LOCAZIONE - CONSEGNA DELL'IMMOBILE DA PARTE DEL CONDUTTORE CEDENTE AL LOCATORE E NON AL CONDUTTORE CESSIONARIO - STIPULAZIONE DI ALTRO CONTRATTO DI LOCAZIONE, E RELATIVA CONSEGNA DELL'IMMOBILE, TRA IL LOCATORE ED UN TERZO - CONFLITTO TRA QUEST'ULTIMO ED IL CESSIONARIO - PREVALENZA DI QUESTO ULTIMO, SUBENTRATO (NEL RAPPORTO LOCATIZIO) NELLA POSIZIONE DI CONDUTTORE QUALE SI CONFIGURAVA AL MOMENTO DELLA CESSIONE E, QUINDI, NELLA SITUAZIONE PREFERENZIALE EX ART. 1380, PRIMO COMMA COD. CIV. CARATTERIZZANTE IL RAPPORTO PER TUTTO IL PERIODO DELLA SUA DURATA - FATTISPECIE.*
Nell'ipotesi in cui, locato un immobile adibito all'Esercizio di un'attività commerciale o artigianale e ceduta dal conduttore l'azienda insieme al contratto di locazione, il conduttore cedente, anziché effettuare la consegna al cessionario, restituisca lo immobile al locatore e questi, a sua volta, lo conceda in locazione ad un terzo facendogliene consegna, il conflitto tra quest'ultimo ed il cessionario conduttore va risolto in favore del secondo che è subentrato (nel rapporto locatizio) nella posizione di conduttore quale si configurava al momento della cessione e, quindi, nella situazione preferenziale ex art. 1380, primo comma, cod. civ. atteso che tale situazione creatasi con la consegna dell'immobile all'originario conduttore, rimane quale elemento caratterizzante del rapporto locatizio per tutto il periodo della sua durata, senza che sia rilevante ai fini della soluzione del conflitto la restituzione dell'immobile al locatore ceduto da parte dello originario conduttore cedente configurandosi quale atto arbitrario di un terzo. (nella specie, alla stregua dell'affermato principio, la suprema Corte ha cassato la pronuncia di merito che aveva risolto il conflitto in senso sfavorevole al cessionario conduttore che non aveva conseguito la materiale disponibilità dell'immobile). (V 2885/57; (V 3447/79, mass n 399866).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1380, Cod. Civ. art. 2558, Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5, Legge 27/07/1978 num. 392 art. 36
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)