Sez. 3, Sentenza n. 3447 del 21/06/1979 (Rv. 399866 - 01)
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - ADIBITO ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA COMMERCIALE O ARTIGIANA CON RAPPORTI CON GLI UTENTI ED I CONSUMATORI - CESSIONE DELLA LOCAZIONE - PERFEZIONAMENTO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROROGA LEGALE AL CESSIONARIO - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - FUNZIONE.*
LOCAZIONE - CESSIONE DEL CONTRATTO - REGIME VINCOLISTICO (PROROGA E BLOCCO) - DIRITTO ALLA PROROGA LEGALE - IMMOBILE NON ADIBITO AD USO DI ABITAZIONE - ADIBITO ALL'ESERCIZIO DI UN'ATTIVITA COMMERCIALE O ARTIGIANA CON RAPPORTI CON GLI UTENTI ED I CONSUMATORI - CESSIONE DELLA LOCAZIONE - PERFEZIONAMENTO AL MOMENTO DELLA CONCLUSIONE DEL NEGOZIO - EFFETTI - TRASFERIMENTO DELLA PROROGA LEGALE AL CESSIONARIO - COMUNICAZIONE AL LOCATORE - FUNZIONE.*
In deroga alla regola generale secondo cui il consenso del locatore e uno degli elementi costitutivi della cessione del contratto, la cessione della locazione di un immobile adibito all'Esercizio di un'attivita commerciale o artigiana che abbia rapporti diretti con il pubblico degli utenti o dei consumatori - disciplinata dall'art 5 della legge 27 gennaio 1963, n 19 - si perfeziona tra cedente e cessionario nel momento stesso della conclusione del relativo negozio, con l'unico limite per il conduttore-cedente di darne comunicazione al locatore, il quale puo opporsi, per gravi motivi, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione: ne consegue che, perfezionatasi la cessione, si trasferisce l'intero contratto, nel suo insieme unitario di diritti e di obbligazioni, ivi compresa la proroga legale della quale beneficiava l'originario conduttore. (V 4025/76, mass n 382687).*
Riferimenti normativi: Legge 27/01/1963 num. 19 art. 5
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)