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Sez. 3, Sentenza n. 17418 del 08/08/2007 (Rv. 599034 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI") | Fondo patrimoniale - Costituzione da parte di fidejussori di società - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità - Atto gratuito - Configurabilità - Condizioni.
Stato
decisa il 2007-08-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/599034-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - CONDIZIONI E PRESUPPOSTI (ESISTENZA DEL CREDITO, "EVENTUS DAMNI, CONSILIUM FRAUDIS ET SCIENTIA DAMNI")

In tema di revocatoria ordinaria del negozio costitutivo del fondo patrimoniale, la gratuità dell'atto fonda la sua dichiarazione di inefficacia ai sensi dell'art. 2901 cod. civ. se sussiste la mera conoscenza del pregiudizio arrecato ai creditori. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto i presupposti dell'"actio pauliana" in caso di stipula da parte dei due coniugi con un terzo, allorchè due costituenti su tre già avevano rilasciato fidejussione per le obbligazioni bancarie assunte da una società in perdita, poi dichiarata fallita, mentre l'atto era successivo di undici anni al matrimonio, osservando che se, quanto all'"eventus damni" è sufficiente anche la mera variazione qualitativa del patrimonio del debitore, per l'elemento soggettivo - trattandosi di costituzione di fondo patrimoniale successiva all'assunzione del debito - la "scientia damni" non è esclusa dall'invocazione di un generico interesse della famiglia, poichè non sussiste alcun obbligo di costituire il fondo ex art. 170 cod. civ. per far fronte ai relativi bisogni).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)