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Sez. 3, Sentenza n. 24757 del 07/10/2008 (Rv. 604813 - 01)

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO | Atto di costituzione del fondo patrimoniale - Natura - Atto gratuito - Azione revocatoria ordinaria - Esperibilità - Condizioni - Nozione lata di credito di cui all'art. 2901 cod. civ. comprensiva della fideiussione.
Stato
decisa il 2008-10-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/604813-01

RESPONSABILITÀ PATRIMONIALE - CONSERVAZIONE DELLA GARANZIA PATRIMONIALE - REVOCATORIA ORDINARIA (AZIONE PAULIANA) - AMBITO OGGETTIVO

L'atto di costituzione del fondo patrimoniale, anche quando é posto in essere dagli stessi coniugi, costituisce un atto a titolo gratuito che può essere dichiarato inefficace nei confronti del creditore, qualora ricorrano le condizioni di cui al n. 1 dell'art. 2901 cod. civ.. Nell'ambito della nozione lata di credito accolta dalla norma citata, non limitata in termini di certezza, liquidità ed esigibilità, ma estesa fino a comprendere le legittime ragioni o aspettative di credito - in coerenza con la funzione propria dell'azione revocatoria, la quale non persegue scopi specificamente restitutori, bensì mira a conservare la garanzia generica sul patrimonio del debitore in favore di tutti i creditori - deve considerarsi ricompresa la fideiussione.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 167 CORTE COST., Cod. Civ. art. 170 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2740, Cod. Civ. art. 2901

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)