Sez. 3 - , Sentenza n. 37382 del 21/12/2022 (Rv. 666679 - 01)
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Travisamento della prova - Deducibilità con ricorso per cassazione - Condizioni e modalità. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE
In tema di scrutinio del ragionamento probatorio seguito dal giudice di merito, l'errore di valutazione nell'apprezzamento dell'idoneità dimostrativa del mezzo di prova non è sindacabile in sede di legittimità se non si traduce in un vizio di motivazione costituzionalmente rilevante, mentre deve ritenersi censurabile, ai sensi dell'art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c., per violazione dell'art. 115 del medesimo codice, l'errore di percezione che sia caduto sulla ricognizione del contenuto oggettivo della prova, qualora investa una circostanza che abbia formato oggetto di discussione tra le parti.
Cod. Proc. Civ. art. 115 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 360 com. 1 lett. 4
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)