diritto.io

Sez. U, Sentenza n. 5792 del 05/03/2024 (Rv. 670391-01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE | Travisamento della prova - Nozione - Rimedi - Revocazione ex art. 395, n. 4, c.p.c. - Ricorso per cassazione ai sensi dell’art. 360, comma 1, nn. 4 e 5, c.p.c. - Ammissibilità - Presupposti e limiti. IMPUGNAZIONI CIVILI - REVOCAZIONE (GIUDIZIO DI) - MOTIVI DI REVOCAZIONE - ERRORE DI FATTO - In genere. PROVA CIVILE - POTERI (O OBBLIGHI) DEL GIUDICE - VALUTAZIONE DELLE PROVE - IN GENERE - In genere.
Stato
decisa il 2024-03-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/670391-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - MOTIVI DEL RICORSO - IN GENERE

Il travisamento del contenuto oggettivo della prova - che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio - trova il suo istituzionale rimedio nell'impugnazione per revocazione per errore di fatto, laddove ricorrano i presupposti richiesti dall'art. 395, n. 4, c.p.c., mentre - se il fatto probatorio ha costituito un punto controverso sul quale la sentenza ebbe a pronunciare e, cioè, se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti - il vizio va fatto valere ai sensi dell'art. 360, n. 4, o n. 5, c.p.c., a seconda che si tratti di fatto processuale o sostanziale.

Cod. Proc. Civ. art. 395 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 4, Cod. Proc. Civ. art. 360 lett. 5, Legge 13/04/1988 num. 117 art. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)