Sez. L, Sentenza n. 2589 del 12/04/1983 (Rv. 427457 - 01)
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI - MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CRITERIO DEL LUOGO DELL'AZIENDA O DELLA DIPENDENZA DI ESSA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - CRITERIO CONCORRENTE DEL LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO - PERMANENZA - EFFETTI.*
PROCEDIMENTI SPECIALI - PROCEDIMENTI - MATERIA DI LAVORO E DI PREVIDENZA (NUOVO RITO) - PROCEDIMENTI DI PRIMO GRADO - GIUDICE COMPETENTE - PER TERRITORIO - CESSAZIONE O TRASFERIMENTO DI AZIENDA - CRITERIO DEL LUOGO DELL'AZIENDA O DELLA DIPENDENZA DI ESSA - OPERATIVITÀ - CONDIZIONI - CRITERIO CONCORRENTE DEL LUOGO IN CUI È SORTO IL RAPPORTO - PERMANENZA - EFFETTI.*
Nelle controversie di lavoro, al fine della Determinazione della Competenza territoriale ex art. 413 cod. proc. civ., il criterio del luogo della azienda o della dipendenza cui è addetto il lavoratore ha carattere temporaneo nel senso che, in caso di cessazione o di trasferimento dell'azienda o della dipendenza, detto criterio opera a condizione che la domanda venga proposta entro i successivi sei mesi, mentre ha carattere duraturo il concorrente criterio del luogo in cui il rapporto è sorto, con la conseguenza che, decorso tale semestre, la domanda va necessariamente proposta davanti al giudice individuabile attraverso quest'ultimo criterio, la cui perdurante operatività preclude il ricorso ai criteri dei fori generali di cui all'art. 18 cod. proc. civ., previsto dall'art. 413 quarto comma soltanto in via sussidiaria. (Conf 3215/81, mass n 413786).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 18 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 413 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)