Sez. 2 - , Sentenza n. 3792 del 11/09/2019 Ud. (dep. 29/01/2020) Rv. 277968 - 02
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Mancata notifica dell'estratto contumaciale - Notifica all'imputato dell'atto di citazione in appello - Presentazione della impugnazione da parte del difensore - Consumazione del diritto di impugnazione dell'imputato - Configurabilità - Condizioni.
IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA
La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché egli possa conoscerla ed esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la presentazione dell'impugnazione da parte del difensore; tuttavia, qualora la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, conferendo specifico incarico ad un nuovo difensore di fiducia successivamente alla notifica di un atto (nella specie, la citazione in appello) che necessariamente presuppone l'esistenza di una sentenza di condanna di primo grado, ben può ritenersi che in tal modo egli abbia esercitato il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine a causa della mancata notificazione dell'estratto contumaciale.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 156, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST., Legge 28/04/2014 num. 67 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)