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Sez. 5, Sentenza n. 11651 del 23/01/2012 Ud. (dep. 27/03/2012) Rv. 252957 - 01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA | Mancata corretta notificazione dell'estratto contumaciale - Rituale presentazione del gravame da parte del difensore cui l'imputato abbia conferito con atto in calce espressa procura per la proposizione dell'impugnazione e nomina per il relativo giudizio - Consunzione del diritto di impugnazione dell'imputato e irrilevanza delle vicende relative alla notifica dell'estratto contumaciale.
Stato
decisa il 2012-01-23
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/252957-01

IMPUGNAZIONI - TERMINI - DECORRENZA

La notificazione dell'estratto contumaciale ha lo scopo di informare l'imputato dell'esistenza di una sentenza emessa in sua contumacia, affinché possa acquisirne completa conoscenza per esercitare il proprio autonomo diritto di impugnazione, che non si esaurisce con la semplice presentazione dell'impugnazione da parte del difensore. Qualora, tuttavia, la situazione processuale fornisca in concreto la dimostrazione che l'imputato abbia avuto conoscenza dell'esistenza del provvedimento impugnabile, sussista il conferimento di specifico incarico al proprio difensore di esercitare anche in sua vece il diritto di impugnazione e questi eserciti, pertanto, regolarmente, il proprio diritto di impugnazione, non essendo ancora decorso il relativo termine per la mancata notificazione dell'estratto contumaciale, l'appello del difensore determina la consumazione dell'autonomo diritto di impugnazione dell'imputato, il quale non può dolersi delle modalità con cui sia stata completata la notificazione dell'estratto contumaciale.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 159 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 160 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 585 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)