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Sez. 2, Sentenza n. 2973 del 03/11/1960 (Rv. 882390 - 01)

SERVITÙ -PASSAGGIO CON CARRI - USUCAPIONE -PASSAGGIO A PIEDI- INESTENSIBILITÀ.
Stato
decisa il 1960-11-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/882390-01

SERVITÙ -PASSAGGIO CON CARRI - USUCAPIONE -PASSAGGIO A PIEDI- INESTENSIBILITÀ.

Nell'ipotesi di servitù costituita per usucapione, il giudice deve determinare il contenuto esclusivamente in rapporto alla precisa attività svolta dal possessore e limitarne l'Esercizio secondo l'uso che della servitù se ne è fatto per il periodo di tempo necessario ad usucapire; pertanto, se è stata usucapita soltanto la servitù di passaggio con carri non è possibile estendere il contenuto di questa sino a comprendervi quello della servitù di passaggio a piedi. Il passaggio a piedi costituisce una modalità di Esercizio della servitù di passaggio con carri soltanto quando abbia funzione complementare e strumentale rispetto a questa, nel senso che, senza di esso, la servitù di passaggio con carri non potrebbe essere esercitata in nodo a piedi il carro o siano alla guida degli animali che lo tirano, e non anche quando attraversino il fondo servente autonomamente, senza carro, per recarsi a coltivare il fondo dominante.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)