diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 3906 del 30/03/2000 (Rv. 535216 - 01)

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE | Passaggio pedonale e carrabile - Servitù distinte e autonome - Conseguenze - Inidoneità del passaggio a piedi a conservare il possesso della servitù di passaggio con carri.
Stato
decisa il 2000-03-30
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/535216-01

SERVITÙ - PREDIALI - ESERCIZIO - MODALITÀ - IN GENERE

Il passaggio pedonale e il passaggio carrabile costituiscono servitù distinte e autonome, sicché dall'esistenza della prima non può desumersi l'esistenza della seconda, né il passaggio a piedi costituisce atto idoneo a conservare il possesso della servitù di passaggio anche con carri.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1140, Cod. Civ. art. 1027, Cod. Civ. art. 1064

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)