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Sez. 2, Sentenza n. 37 del 09/01/1964 (Rv. 300057 - 01)

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - ACCETTAZIONE DEL LEGATO - SUCCESSIVA RINUNZIA - CONSEGUENTE DIRITTO AL SUPPLEMENTO DI LEGITTIMA - PRECLUSIONE - FORME DELL'ACCETTAZIONE.*
Stato
decisa il 1964-01-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/300057-01

SUCCESSIONI MORTIS CAUSA - SUCCESSIONE LEGITTIMA E NECESSARIA - LEGATO IN SOSTITUZIONE DI LEGITTIMA - ACCETTAZIONE DEL LEGATO - SUCCESSIVA RINUNZIA - CONSEGUENTE DIRITTO AL SUPPLEMENTO DI LEGITTIMA - PRECLUSIONE - FORME DELL'ACCETTAZIONE.*

Il legato tacitativo della legittima e una disposizione a titolo particolare sottoposta a condizione risolutiva, nel senso che la vocazione testamentaria rimane priva di efficacia nel caso di rinunzia dell'onorato. Il comportamento del legittimario - legatario, che importi manifestazione della sua preferenza per il legato, vale come atto confermativo dell'acquisto ex lege e, indipendentemente dall'effettivo conseguimento dei beni oggetto della disposizione particolare, preclude la possibilita di una successiva rinunzia, con la conseguente perdita del diritto a chiedere il supplemento ex art.551 cod. civ. ad integrandam legitimam. L'accettazione confermativa del legato non e vincolata all'osservanza di speciali formalita, sicche essa puo essere effettuata, secondo i principi generali, sia in maniera espressa, verbalmente o per iscritto, e sia tacitamente per facta concludentia, cioe chiaramente indicativi della volonta del legittimario di preferire la vocazione testamentaria. (Conf. 1788-55' 1040-54' 1147-63).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)