Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 27/05/1996 (Rv. 497825 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | legato in sostituzione di legittima - Accettazione espressa o tacita - Conseguenza - Diritto di chiedere la legittima - Perdita.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA
Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, cod.civ., si acquista "ipso iure" senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, la immediata perdita "ope legis" del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 cod.civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 649
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)