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Sez. 2, Sentenza n. 4883 del 27/05/1996 (Rv. 497825 - 01)

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA | legato in sostituzione di legittima - Accettazione espressa o tacita - Conseguenza - Diritto di chiedere la legittima - Perdita.
Stato
decisa il 1996-05-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/497825-01

SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - LEGATO IN CONTO DI LEGITTIMA

Il legato in sostituzione di legittima, al pari di ogni altro legato, ai sensi dell'art. 649, primo comma, cod.civ., si acquista "ipso iure" senza bisogno di accettazione. Peraltro, il comportamento del beneficiario di tale legato suscettibile di evidenziare la volontà, espressa o tacita, di conservare il lascito testamentario, assume, per un verso, valore confermativo della già realizzata acquisizione patrimoniale, e comporta, per l'altro, la immediata perdita "ope legis" del diritto di chiedere la legittima a norma dell'art. 551 cod.civ.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 551, Cod. Civ. art. 649

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)