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Sez. 2, Sentenza n. 24142 del 20/11/2007 (Rv. 600345 - 01)

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - Maggior danno ex art. 1224 c.c. secondo comma - Prova - Colpa del debitore e nesso causale - Necessità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2007-11-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/600345-01

RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE

Il maggior danno, dovuto al creditore ex art. 1224 cod.civ., ha natura risarcitoria e può essere riconosciuto solo se venga accertata la colpevolezza dell'inadempimento dell'obbligazione pecuniaria ed il nesso causale tra tale condotta e il danno patrimoniale lamentato. Incombe, pertanto, sul creditore che richieda il riconoscimento di un importo pari agli interessi passivi praticati dalla propria banca nel periodo del ritardato pagamento, la prova dell'effettivo addebito di tali interessi nel corso della "mora debendi" e la ricollegabilità causale all'omesso inadempimento dell'avvenuto ricorso al credito. (Nella fattispecie, la Corte, per un credito professionale azionato da un avvocato, ha ritenuto insufficiente la produzione di documentazione bancaria, attestante la percentuale degli interessi passivi praticati dalla banca del creditore nel corso della mora, in mancanza della prova concreta del pregiudizio patrimoniale subito a causa del ritardo).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 2697 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)