Sez. 3, Sentenza n. 58 del 07/01/2004 (Rv. 569252 - 01)
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE | Ritardo nell'adempimento - "Maggior danno" da svalutazione - Prova - Qualità di imprenditore commerciale del creditore - Prova per presunzione del danno - Ammissibilità - Deduzione di elementi di determinazione del danno - Valutazione - Necessità - Valutazione equitativa ex art. 1226 cod. civ. - Ammissibilità - Condizioni - Limiti.
RISARCIMENTO DEL DANNO - OBBLIGAZIONI PECUNIARIE
In tema di inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, nel caso in cui il creditore - del quale non sia controversa la qualità di imprenditore commerciale - deduca di aver subito dal ritardo del debitore nell'adempimento un pregiudizio conseguente al diminuito potere di acquisto della moneta, non è necessario, ai fini del riconoscimento del maggior danno ragguagliato alla svalutazione monetaria, che egli fornisca la prova di un danno concreto causalmente ricollegabile all'indisponibilità del credito per effetto dell'inadempimento, dovendosi presumere, in base all'"id quod plerumque accidit", che se vi fosse stato tempestivo adempimento la somma dovuta sarebbe stata utilizzata in impieghi antinflattivi. Peraltro, quando il creditore, non limitandosi a dedurre il fenomeno inflattivo come fatto notorio, fornisca gli elementi in base ai quali il danno ulteriore sia concretamente quantificabile nell'ambito della categoria economica d'appartenenza (nella specie, mediante la produzione di documentazione comprovante il ricorso al credito bancario con la misura degli interessi passivi sopportati), il giudice del merito deve di essi tenere conto nella determinazione dell'esatto ammontare (anche) di tale pregiudizio sofferto dal creditore (nel caso, dovendo valutare l'entità del pregiudizio economico derivante al creditore dal pagamento degli oneri passivi bancari che avrebbe evitato se avesse avuto la disponibilità della somma non corrisposta dal debitore), e non può prescinderne facendo direttamente luogo alla valutazione equitativa del danno ex art. 1226 cod. civ.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1224 com. 2 CORTE COST., Cod. Civ. art. 1223, Cod. Civ. art. 1226
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)