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Sez. 1, Sentenza n. 1448 del 05/02/1993 (Rv. 480758 - 01)

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - In genere | Deliberazione di esclusione - Comunicazione al socio - Forma - Comunicazione - Incompletezza - Rilevanza.
Stato
decisa il 1993-02-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/480758-01

Società - Di capitali - Società cooperative - Capitale sociale - Partecipazione dei soci - Esclusione del socio - In genere

Nelle società cooperative, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione, ai sensi dell'art. 2527 cod. civ., non richiede la trasmissione in forma autentica ed integrale del provvedimento, né l'adozione di particolari formalità, ma è sufficiente che risulti idonea a rendere edotto il socio delle ragioni dell'adottata sanzione, in guisa da consentirgli di articolare le proprie difese con l'opposizione. L'eventuale incompletezza della comunicazione non incide, peraltro, sulla validità e sull'operatività del provvedimento, ma può spiegare rilievo solo al diverso fine di consentire un'opposizione tardiva o non specifica.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)