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Sez. 1, Sentenza n. 8984 del 27/08/1999 (Rv. 529454 - 01)

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE | Deliberazioni di esclusione - Comunicazione al socio - Contenuto - Requisiti.
Stato
decisa il 1999-08-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/529454-01

SOCIETÀ - DI CAPITALI - SOCIETÀ COOPERATIVE - CAPITALE SOCIALE - PARTECIPAZIONE DEI SOCI - ESCLUSIONE DEL SOCIO - IN GENERE

Nelle società cooperative la comunicazione della deliberazione di esclusione del socio prevista dall'art. 2527 cod. civ. ai fini del decorso del termine di trenta giorni per proporre opposizione, non richiede l'adozione di specifiche formalità o di particolari mezzi di trasmissione, né la rigorosa enunciazione degli addebiti, dovendosi considerare sufficiente qualsiasi fatto o atto idoneo a rendere edotto il socio delle ragioni e del contenuto del provvedimento per porlo, conseguendosi in tal modo la finalità prevista dalla legge, nelle condizioni di articolare le proprie difese (nella specie, la comunicazione al socio della deliberazione di esclusione era avvenuta con lettera raccomandata, ancorché non sottoscritta da un rappresentante della cooperativa, nella quale si indicava nella morosità la causa dell'esclusione).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2527

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)