diritto.io

Sez. 2, Sentenza n. 825 del 25/01/2000 (Rv. 533143 - 01)

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE TRA SPOGLIO E TURBATIVA) | Chiusura del fondo - Atto di spoglio - Configurabilità - Esclusione - Condizioni.
Stato
decisa il 2000-01-25
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533143-01

POSSESSO - AZIONI A DIFESA DEL POSSESSO - REINTEGRAZIONE DA SPOGLIO - ATTO DI SPOGLIO - IN GENERE (NOZIONE, DISTINZIONI, DIFFERENZE TRA SPOGLIO E TURBATIVA)

In tema di reintegra nel possesso di una servitù di passaggio, non possono ritenersi ricorrere gli estremi dello spoglio qualora il proprietario del fondo servente eserciti la facoltà (riconosciutagli "ex lege") di chiusura del fondo secondo modalità tali da consentire ai titolari della detta servitù di continuare, di fatto, ad esercitare il possesso corrispondente al diritto loro spettante in maniera analoga a quella precedente la chiusura del fondo.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)