Sez. 2, Sentenza n. 630 del 22/01/1994 (Rv. 485096 - 01)
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - In genere (nozione, distinzioni, differenze tra spoglio e turbativa) | Chiusura del fondo - Esclusione - Condizioni.
Possesso - Azioni a difesa del possesso - Reintegrazione da spoglio - Atto di spoglio - In genere (nozione, distinzioni, differenze tra spoglio e turbativa)
Non ricorrono gli estremi dello spoglio quando l'esercizio da parte del proprietario della facoltà riconosciutagli dalla legge di chiudere il proprio fondo si attua in maniera tale da consentire agli eventuali possessori del libero passaggio attraverso il medesimo di continuare in fatto il possesso corrispondente alla servitù di passaggio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito la quale aveva ritenuto che la pavimentazione del sentiero e l'apposizione da parte del proprietario del fondo di una rete di recinzione con un cancello, le cui chiavi erano state consegnate al vicino che vi esercitava il passaggio, non ne aveva modificato il relativo possesso).
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 841, Cod. Civ. art. 1064, Cod. Civ. art. 1168 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 703 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)