Sez. 1, Sentenza n. 5723 del 19/04/2002 (Rv. 553872 - 01)
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - AGRICOLTURA E FORESTE | Legge Reg. Lombardia n. 8 del 1976 - Opere eseguite su terreni soggetti a vincolo idrogeologico - Mancanza di autorizzazione - Violazione dell'art. 25 predetta legge - Configurabilità - Mancanza del danno - Irrilevanza.
REGIONI - REGIONI DI DIRITTO COMUNE (A STATUTO ORDINARIO) - POTESTÀ LEGISLATIVA (COMPETENZA NORMATIVA) - CONCORRENTE (O RIPARTITA) - MATERIE (INDICAZIONE DELLE) - AGRICOLTURA E FORESTE
Dalle disposizioni degli artt. 1, 25 e 27 della legge forestale della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8, nonché da quella dell'art. 55 del Regolamento della stessa Regione 23 febbraio 1993, n. 1, si evince che la specifica finalità normativa è quella di attuare misure di prevenzione per la conservazione dello stato dei luoghi, disponendo a tal fine che qualsiasi attività diretta a mutare l'assetto dei terreni soggetti a vincolo idrogeologico sia preceduta da autorizzazione amministrativa, in vista di un pericolo di danno (sempre immanente in quei terreni) che si vuole scongiurare, punendo le opere abusive (tra le quali gli scavi) con sanzioni amministrative. Ne consegue che la sanzione prevista dal combinato disposto degli artt. 25 e 27 della predetta legge regionale (esecuzione di opere senza la prescritta autorizzazione) trova applicazione anche nei casi in cui non si sia verificato un danno in conseguenza delle opere stesse.
Riferimenti normativi: Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 1, Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 25, Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)