Sez. 2, Sentenza n. 9790 del 04/05/2011 (Rv. 617643 - 01)
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE | Ordinamento regionale - Regione Lombardia - Sanzioni amministrative per lo sradicamento di piante e ceppaie senza autorizzazione - Applicabilità - Criteri - Collocazione delle piante in ambito sottoposto a vincolo idrogeologico - Necessità - Esclusione - Fondamento.
SANZIONI AMMINISTRATIVE - IN GENERE
Il Regolamento della Regione Lombardia 23 febbraio 1993, n. 1 - il cui art. 8 prevede il divieto di sradicamento di piante e di estrazione di ceppaie nelle aree boscate, salvo specifica autorizzazione dell'ente preposto - contiene una serie di prescrizioni di massima e di polizia forestale e, in quanto tale, si applica non solo in relazione ai terreni sottoposti a vincolo idrogeologico, ma anche ai boschi e foreste ovunque ubicati sul territorio regionale; ne consegue che lo sradicamento di ceppaie compiuto senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 27 della legge della Regione Lombardia 5 aprile 1976, n. 8, a prescindere dalla localizzazione delle piante in terreno soggetto a vincolo idrogeologico.
Riferimenti normativi: Regio Decr. 30/12/1923 num. 3267 art. 10 CORTE COST., Legge 24/11/1981 num. 689 CORTE COST. PENDENTE, Legge Reg. Lombardia 05/04/1976 num. 8 art. 27, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 1, Regolamento Regionale Lombardia 23/02/1993 num. 1 art. 8
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)