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Sez. 2, Sentenza n. 6654 del 08/07/1998 (Rv. 517036 - 01)

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI | Necessità ai fini dell' impugnazione delle altre parti - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 1998-07-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/517036-01

IMPUGNAZIONI CIVILI - IMPUGNAZIONI IN GENERALE - CAUSE SCINDIBILI E INSCINDIBILI - NOTIFICAZIONE DELL'IMPUGNAZIONE - IN CAUSE SCINDIBILI

Nelle cause scindibili è ammissibile il tempestivo gravame di ogni parte, indipendentemente dalla notifica dell'impugnazione delle altre parti, perché ciascuna ha un autonomo diritto di impugnazione della sentenza in corrispondenza dell'autonomo diritto sostanziale azionato.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 323, Cod. Proc. Civ. art. 325, Cod. Proc. Civ. art. 332, Cod. Proc. Civ. art. 330 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)